RINNOVA IMMEDIATAMENTE LA TUA PATENTE ED IL PORTO D’ARMI IN AUTOSCUOLA
Il medico in autoscuola
Il martedì alle 19:30, ogni due settimane, su prenotazione.
Chiamaci o scrivici: ti contatteremo noi immediatamente per la prenotazione della visita medica.
La patente può essere rinnovata a partire da 4 mesi prima che scada; una volta rinnovata scadrà con la data di nascita a condizione che non sia una patente superiore (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE): in quel caso la nuova validità si conta dal giorno della visita.
Prima dei 4 mesi si può rinnovare solo chiedendo un duplicato in Motorizzazione, che costa di più: chiedici.

COME SI RINNOVA
Prenoti la visita con noi e la fai in autoscuola, con un medico abilitato.
Servono una fototessera e due versamenti con PagoPA, da 10,20 € e da 16,00 €, oltre al costo della visita.
Dopo la visita il medico trasmette tutto alla Motorizzazione e ti consegna una ricevuta: con quella puoi guidare in Italia finché non arriva la patente nuova, che ti arriva a casa per posta assicurata, da pagare alla consegna.
Se la visita va fatta in Commissione medica locale (per esempio la C dopo i 65 anni) e non riesci a prenotarla prima della scadenza, la Commissione ti rilascia, una volta sola, un permesso provvisorio di guida.
SE LA PATENTE È GIÀ SCADUTA
Con la patente scaduta non si può guidare, ma si può ancora rinnovare:
- • fino a 3 anni dalla scadenza, con la visita in autoscuola come sempre;
- • oltre i 3 anni, la pratica si completa in Motorizzazione;
- • oltre i 5 anni serve anche una prova di guida.
DURATA DI VALIDITÀ DELLE SINGOLE CATEGORIE DI PATENTE
La durata delle patenti è fissata in relazione all'età del conducente e alla categoria della patente (salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso):
• categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE valgono:
- 10 anni per chi non ha superato 50 anni di età;
- 5 anni per chi ha superato 50 anni di età e fino a 70;
- 3 anni per chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni per chi ha superato 80 anni di età;
• categorie speciali AM, A1, A2, A, B1, B valgono:
- 10 anni per chi non ha superato i 50 anni di età in caso di mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate;
- 5 anni per chi non ha superato 70 anni di età;
- 3 anni per chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni per chi ha superato 80 anni di età;
• categorie C1, C1E, C, CE, anche speciali, valgono:
- 5 anni per chi non ha superato 65 anni di età;
- 2 anni per chi ha superato 65, previo accertamento biennale dei requisiti fisici e psichici presso la CML.
Se hai fra i 60 e i 64 anni e rinnovi la C dal medico, la nuova scadenza è il giorno del tuo 65° compleanno, non fra 5 anni. Se la visita la fai in Commissione medica locale, chiedici: lì la scadenza può essere diversa.
Le categorie C e CE, e categorie speciali, al compimento dei 65 anni, abilitano alla guida solo di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t;
• categorie D1, D1E, D, DE, anche speciali, valgono:
- 5 anni per chi non ha superato 70 anni di età;
- 3 anni per chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni per chi ha superato 80 anni di età.
Le categorie D1, D1E, D, DE, anche speciali, al compimento dei 60 anni, abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE, anche speciali. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1, D, D1E, DE, anche speciali, rispettivamente in patente di categoria B o BE, anche speciale.
Particolari limitazioni e controlli sono previsti per i conducenti di veicoli ad uso professionale:
• in possesso di patente di categoria CE, anche speciale, che hanno superato 65 anni di età e fino a 68 anni: devono conseguire annualmente, a seguito di visita medica specialistica presso la CML, un apposito attestato di idoneità per la guida di autotreni e autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t;
• in possesso di patente di categoria D1, D1E, D, DE, anche speciali, che hanno superato 60 anni di età e fino a 68 anni: devono conseguire annualmente, a seguito di visita medica specialistica presso la CML, un apposito attestato di idoneità per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto persone.
Scaduto il termine previsto, la patente diventa inefficace e fino alla sua conferma non consente di condurre veicoli: per la conferma di validità il conducente deve sottoporsi a visita medica presso specifici sanitari.
Dal 17.9.2012, la scadenza delle patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, in occasione del conseguimento o del primo rinnovo, viene allineata al successivo compleanno del titolare (giorno e mese di nascita) e pertanto la prima durata sarà superiore al periodo standard. Restano invece escluse dall'ambito di applicazione di tale disciplina le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, le CQC e tutte le patenti per le quali l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, di competenza della CML o di medici specialisti diabetologi.
Durate in vigore al 14 ottobre 2026: il nuovo Codice della strada, ancora in discussione, potrebbe cambiarle.
