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RINNOVA IMMEDIATAMENTE LA TUA PATENTE ED IL PORTO D’ARMI IN AUTOSCUOLA

Il medico in autoscuola
Il martedì alle 19:30, ogni due settimane, su prenotazione.

Chiamaci o scrivici: ti contatteremo noi immediatamente per la prenotazione della visita medica.

La patente può essere rinnovata a partire da 4 mesi prima che scada; una volta rinnovata scadrà con la data di nascita a condizione che non sia una patente superiore (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE): in quel caso la nuova validità si conta dal giorno della visita.

Prima dei 4 mesi si può rinnovare solo chiedendo un duplicato in Motorizzazione, che costa di più: chiedici.

Le mani di un medico che regolano un occhiale con lenti di prova per la vista

COME SI RINNOVA

Prenoti la visita con noi e la fai in autoscuola, con un medico abilitato.

Servono una fototessera e due versamenti con PagoPA, da 10,20 € e da 16,00 €, oltre al costo della visita.

Dopo la visita il medico trasmette tutto alla Motorizzazione e ti consegna una ricevuta: con quella puoi guidare in Italia finché non arriva la patente nuova, che ti arriva a casa per posta assicurata, da pagare alla consegna.

Se la visita va fatta in Commissione medica locale (per esempio la C dopo i 65 anni) e non riesci a prenotarla prima della scadenza, la Commissione ti rilascia, una volta sola, un permesso provvisorio di guida.

SE LA PATENTE È GIÀ SCADUTA

Con la patente scaduta non si può guidare, ma si può ancora rinnovare:

  • • fino a 3 anni dalla scadenza, con la visita in autoscuola come sempre;
  • • oltre i 3 anni, la pratica si completa in Motorizzazione;
  • • oltre i 5 anni serve anche una prova di guida.

DURATA DI​ ​VALIDITÀ​ ​DELLE SINGOLE CATEGORIE DI​ ​PATENTE

 La durata delle​ ​patenti​ ​è fissata in relazione all'età del conducente e alla categoria della​ ​patente​ ​(salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso):

• categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE valgono:

- 10 anni per chi non ha superato 50 anni di età;

- 5 anni per chi ha superato 50 anni di età e fino a 70;

- 3 anni per chi ha superato 70 anni di età;

- 2 anni per chi ha superato 80 anni di età;

• categorie speciali AM, A1, A2, A, B1, B valgono:

- 10 anni per chi non ha superato i 50 anni di età in caso di mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate;

- 5 anni per chi non ha superato 70 anni di età;

- 3 anni per chi ha superato 70 anni di età;

- 2 anni per chi ha superato 80 anni di età;

• categorie C1, C1E, C, CE, anche speciali, valgono:

- 5 anni per chi non ha superato 65 anni di età;

- 2 anni per chi ha superato 65, previo accertamento biennale dei requisiti fisici e psichici presso la CML.

Se hai fra i 60 e i 64 anni e rinnovi la C dal medico, la nuova scadenza è il giorno del tuo 65° compleanno, non fra 5 anni. Se la visita la fai in Commissione medica locale, chiedici: lì la scadenza può essere diversa.

 Le categorie C e CE, e categorie speciali, al compimento dei 65 anni, abilitano alla guida solo di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t;

• categorie D1, D1E, D, DE, anche speciali, valgono:

- 5 anni per chi non ha superato 70 anni di età;

- 3 anni per chi ha superato 70 anni di età;

- 2 anni per chi ha superato 80 anni di età.

 Le categorie D1, D1E, D, DE, anche speciali, al compimento dei 60 anni, abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle​ ​patenti​ ​di categoria B o BE, anche speciali. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della​ ​patente​ ​D1, D, D1E, DE, anche speciali, rispettivamente in​ ​patente​ ​di categoria B o BE, anche speciale.

Particolari limitazioni e controlli sono previsti per i conducenti di veicoli ad uso professionale:

• in possesso di​ ​patente​ ​di categoria CE, anche speciale, che hanno superato 65 anni di età e fino a 68 anni: devono conseguire annualmente, a seguito di visita medica specialistica presso la CML, un apposito attestato di idoneità per la guida di autotreni e autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t;

• in possesso di​ ​patente​ ​di categoria D1, D1E, D, DE, anche speciali, che hanno superato 60 anni di età e fino a 68 anni: devono conseguire annualmente, a seguito di visita medica specialistica presso la CML, un apposito attestato di idoneità per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto persone.

 Scaduto il termine previsto, la​ ​patente​ ​diventa inefficace e fino alla sua conferma non consente di condurre veicoli: per la conferma di​ ​validità​ ​il conducente deve sottoporsi a visita medica presso specifici sanitari.

 Dal 17.9.2012, la scadenza delle​ ​patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, in occasione del conseguimento o del primo rinnovo, viene allineata al successivo compleanno del titolare (giorno e mese di nascita) e pertanto la prima durata sarà superiore al periodo standard. Restano invece escluse dall'ambito di applicazione di tale disciplina le​ ​patenti​ ​di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, le CQC e tutte le patenti per le quali l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, di competenza della CML o di medici specialisti diabetologi. 

Durate in vigore al 14 ottobre 2026: il nuovo Codice della strada, ancora in discussione, potrebbe cambiarle.